Una bussola contro l’illegalità asintomatica.
Per Lasagna la giornata era stata la più insulsa possibile. Tempo insulso, carte insulse condite da doverose ma obbliganti mascherine nonché da insulsaggini routinarie varie. Così, dopo avere cenato, tanto per cenare, aspettava con ansia e un poco di speranza il collegamento con l’Oca selvaggia, insomma, un poco di luce e di sole anche se a tarda ora; aspettava con il computer acceso e skype collegato.
Alcuni giorni addietro aveva inviato a tutti il materiale utile per proseguire la semi-indagine e ancora una volta si era trovato di fronte a leggi richiamate, a leggi a suo avviso dimenticate, ad allegati su allegati, ecc. Tuttavia aveva una sicurezza in più rispetto al passato, una bussola con cui orientarsi che si basava sui seguenti punti.
- L’illegalità asintomatica esiste in maniera diffusa ben oltre il Bacino Termale Euganeo (BIOCE) che ne rappresenta una singola specificità anche se su questa si appuntava la sua mulesca cocciutaggine.
- L’illegalità asintomatica trova la sua base strutturale su leggi modificate a spizzichi e bocconi, su circolari interpretative ad hoc, su uno scoordinamento complessivo dei singoli atti che vengono usati e interpretati ‘secondo legge a seconda di emergenze o necessità particolari’ e quindi vengono affrontati e riportati in nuovi atti e valutazioni amministrative in modo ‘particolare’ da cui a volte tutto è possibile, in altri casi invece, anche una virgola sembrano la cima dell’Everest apparendo a prima vista inaffrontabile e immodificabile… fatto salvo poi!
Quando Lasagna pensa a queste cose ricorda sempre di aver sentito in maniera specifica da esperti, nonché di averlo provato sulla propria pelle, della presenza in Italia di una “follia legislativa” e pensa: burocrazia o nuove forme di vecchia politica particolare-clientelare?
Nell’illegalità asintomatica a livello regionale vi è un ruolo esagerato delle competenze della Giunta supportate da funzionari, a volte ‘distratti’, con un mancato riferimento politico a esplicite norme o visioni generali. In questo labirinto nebbioso e fumoso tipico anche dell’ambiente termale euganeo esiste una discrasia istituzionale nei confronti dei controlli; essi stessi diventano asintomatici e quindi spesso inesistenti o appunto ad hoc o hic a seconda.
Forse era solo un’impressione ma era anche una bussola che gli indicava la via da seguire. Ad un tratto, tra sé e sé, scoppiò una risata ultra mulesca. In fin dei conti, rifletté, anche la sua semi-indagine era in certo qual modo asintomatica. Su questo stava meditando quando il glouc di skipe lo avvisò del collegamento e le tre facce con sorrisi raggianti apparvero nello schermo dandogli quel sole mancato in tutta la giornata.
“Buona serata a tutti, se non vi sono domande inizierei rapidamente fissando per le 10,30, se possibile, la chiusura del nostro collegamento e ricordando che chi vuole intervenire basta alzi la mano in modo che posso dargli la parola senza sormontare discorsi.” Nessuno intervenne e Lasagna iniziò.
“Bene partiamo dalla Deliberazioni della Giunta Regionale N. 4106 del 29 dicembre 2009 Utilizzo delle acque termali e di risulta degli stabilimenti termali. [1] L.R. 10.10.1989, n. 40 e P.C.R. n. 1111 del 23.4.1980 (PURT) [2], poi vedremo il suo Allegato A.
Nel testo della delibera, che vi ho spedito e che quindi potete seguire, troviamo scritte le motivazioni di tale atto amministrativo:
- Sono pervenute agli uffici regionali richieste di chiarimento in relazione alle modalità di estrazione di sali e di altre sostanze [per adesso questo non ci interessa, disse Lasagna] e di gestione del parametro temperatura delle citate risorse idrotermominerali, connesse anche all’impiego delle acque di risulta degli stabilimenti nei quali vengono utilizzate le risorse medesime.
Quindi (disse Lasagna in tono ironico), nel 2009 a 30 anni dal PURT, il piano che governava la gestione delle acque termali e le reflue degli stabilimenti termali, erano necessari chiarimenti sulla gestione della temperatura… a significare che fino ad allora, ma anche oggi, la cosa chiara non era e forse ancora non è. Come sia lo abbiamo visto in relazione alle fognature.”
Occhiataccia severa di Rubini.
Giuseppe alza la mano. “Faccio solo una riflessione a futura memoria: più volte si è parlato di una modifica del PURT da quel lontano 1980 e penso ve ne siano già state fatte, pur tuttavia non sono riuscito a rintracciare il testo attuale realmente vigente, quello su cui oggi si lavora in Regione, dovremmo fare in modo di averlo.”
Rubini voleva lasciar decantare la sua occhiataccia derivata dal fatto che, seppure trovandosi tra amici, lui si sentiva direttamente interessato come pubblico ufficiale e certe cose potevano essere dette tra due persone in privato, dette tra quattro lo imbarazzavano… ma si sa che Lasagna era di fatto ‘a casa sua’ (come tutti gli altri del resto, lui compreso) e, in casa propria, tra amici, si può dire quello che si vuole. È l’oscura magia di internet e delle sue diaboliche metodiche informatizzate per cui si è pubblicamente da soli in casa.
Rubini alzando la mano disse: “Per il testo attuale del PURT appena ho un poco di tempo vedrò di procurarlo”. Bella mossa, pensò il Commissario.
Era la prima volta che leggevano dei documenti assieme via skype e Lasagna si preoccupava non solo per le sensibilità già emerse con Rubini ma che il tutto fosse comprensibile e didatticamente corretto. Non era semplice, almeno fino a che non avessero trovato un loro modo di essere skayperiani.
“Sono stato chiaro? Mi seguite?” sollecitò Lasagna.
Da tutti vennero dei segnali di assenso rassicuranti per cui continuò.
“Leggendo più sotto troviamo alcuni punti normativi rilevanti che ci serviranno in futuro per la nostra semi-indagine:
- di stabilire, inoltre, che le disposizioni stabilite ai punti 1) e 2) costituiscono prescrizioni integrative e modificative delle concessioni minerarie e delle autorizzazioni minerarie alle somministrazioni della risorsa ed all’apertura ed esercizio degli stabilimenti già rilasciate, ai sensi della L.R. 40/1989 (…)
È tema di estrema importanza non solo in sé ma anche relativamente al fatto se, una Giunta, possa legittimamente fare questi atti o siano invece competenza del Consiglio. l’Allegato A che vedremo in seguito, sarà determinante per definire cosa fare e come del parametro calore all’interno del processo produttivo della fangoterapia, quindi va tenuto ben presente quanto richiamato al punto 4 della presente delibera:
4) di stabilire che i soggetti destinatari delle disposizioni stabilite dal presente provvedimento sono
a) i titolari delle concessioni idrotermominerali rilasciate ai sensi della L.R. 40/1989;
b) i titolari di autorizzazione all’apertura ed esercizio degli stabilimenti termali, ai sensi della L.R. 40/1989;
Quindi questi e solo questi sono i gestori del parametro calore, fatto salvo non vi siano nell’Allegato A altri soggetti. Ma, se così fosse, ci troveremo di fronte ad una chiara definizione di una ‘estrema specificazione della privatizzazione della gestione’ di una acqua pubblica: non solo per la fangoterapia e il suo aspetto sanitario ma anche per il suo aspetto geotermico: il calore… ecco, il tutto con una semplice delibera di una Giunta regionale, asintomaticamente”.
Lasagna sentiva l’esigenza del caffè con almeno un pasticcino semi-dolce ma come fare? Si era preparato un termos per tenerlo caldo e un piattino con qualche biscottino ma… bere e mangiare davanti agli altri non gli sembrava opportuno. Decise allora di proporre una breve pausa che fu peraltro rapidamente accettata da tutti. Poté così notare che anche gli altri si erano attrezzati per una simile evenienza, compreso Rubini. Fu così che informalmente fu istituita la pausa caffè de I quattro dell’Oca selvaggia.
Il Commissario riprese la conversazione. “Prima di arrivare all’Allegato A vorrei sottolineare alcune altre questioni di questa delibera che danno vita, a mio avviso, a riflessioni non secondarie per la gestione della cura termale negli stabilimenti euganei.
Se guardate all’inizio della delibera vengono stabilite le tre tipologie delle acque termali
- Le risorse idrotermominerali, composte dalle acque minerali e di sorgente (destinate all’imbottigliamento),
- dalle acque termali e minerali idropiniche (terapeutiche),
- dalle acque di risulta e dai fanghi idrotermominerari
Ora… noterete quanto questa terza definizione sia strana e cioè che un’acqua termale per la fangoterapia si definita dalla sua risulta dai fanghi quasi a definire che se essa non passa per quella via non può considerarsi termale non rientrando, di fatto nelle prime due tipologie. Oppure che vi siano due tipi di risulta quella dei fanghi e un’altra, ma quale sarebbe? C’è un altro processo terapeutico non legato ai fanghi? Ma allora andrebbero nella seconda categoria che di fatto non è!”
Va notato che le definizioni sopra riportate relativa alla tipologia delle acque da considerarsi termali non sono solo generali ma ognuna di queste è inquadrata in tabelle diverse da parte della regione, hanno quindi dei nomi e cognomi e delle concessioni specifiche per la tipologia. Vedasi le anagrafiche contenute in: https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/risorse-idrotermominerali .”
Rubini fece una specie di sospiro-esclamazione chiaramente udito da tutti e disse:
“Si effettivamente appare formulazione anomala, quanto minimo mal posta, ma non sono un giurista, non saprei che dire! Anche se a volte, porre male una questione è un metodo, cosciente o no, di non porla.”
Lasagna sorrise dolcemente, la cosa non era nel suo stile mulesco ma anche i muli hanno un cuore. Era un atto di rispettoso-consenso su quanto detto da Rubini, e proseguì.
“E la cosa non finisce qui. La circolare pone quattro prerequisiti per queste acque di risulta:
- sono coltivate dai titolari delle concessioni minerarie regionali, secondo quanto disposto dalla L.R. 10.10.1989, n. 40, di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali,
- sono utilizzate all’interno di stabilimenti, con le modalità della L.R. 16.08.2002, n. 22, in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio−sanitarie e sociali, e della citata L.R. 40/1989, per l’aspetto minerario.
- Per il Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (BIOCE), tale normativa è integrata dal Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (PURT), approvato con P.C.R. n. 1111 del 23.4.1980 e ss.mm. e ii., che stabilisce al contempo norme sanitarie, minerarie ed urbanistiche, necessarie a regolamentare la particolare ed articolata condizione del bacino medesimo.
Ora, messa così, la cosa gli appariva alquanto strana, anche perché, a suo avviso anche altre leggi (sul suolo, sukka geotermia, sull’ambiente) definiscono l’utilizzo della risorsa termale euganea… sempre che non siano tutte riassunte nel PURT, a la cosa appariva non credibile!
Lasagna guardò l’orologio, non erano ancora le 10,30 ma pensò fosse utile fermarsi a questo punto in modo da affrontare nel lunedì successivo l’Allegato A dall’inizio. Questa proposta fu accettata da tutti anche perché ad onore del vero ci si trovava di fronte a materia un poco ostica che andava digerita e una settimana poteva essere utile.
[1] Per il testo della delibera CLICCARE QUI: DELIBERA
[2] PURT, Piano di Utilizzo della Risorsa termale.